Statuto
Lo Statuto della FEF è stato aggiornato il 13 dicembre 2012, giorno del 25° anniversario della fondazione.

STATUTO DELLA FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS

Art. 1 - La "Fondazione Ezio Franceschini - onlus" ha sede in Firenze.

Art. 2 - La Fondazione si propone:

a) di mettere in luce il significato dell'opera di Ezio Franceschini e di Gianfranco Contini, come anche degli altri studiosi del Medioevo le cui carte e libri costituiscono il patrimonio culturale della Fondazione, o che hanno prestato la loro opera negli organi della Fondazione, mediante la conservazione, la valorizzazione, lo studio e la pubblicazione di documenti, corrispondenza e scritti da loro lasciati, editi od inediti, e mediante ogni altra forma atta a ricordarne la vita e l'attività (come per es. borse di studio o premi);

b) di promuovere a livello nazionale ed internazionale iniziative dedicate alla civiltà medievale, in particolare in ambito latino e in ambito romanzo, nei seguenti settori: ricerca, mediante edizione di testi, indagini monografiche e di base, repertori bibliografici ed altro; diffusione, mediante studi, incontri, conferenze, manifestazioni, pubblicazioni a stampa e in linea, ed ogni altra iniziativa utile; formazione, mediante lezioni, corsi e iniziative di specializzazione (terzo livello della formazione superiore);

c) di collaborare per il raggiungimento degli scopi predetti con altre organizzazioni, enti ed istituti culturali similari, nonché con Enti pubblici e Università, con particolare riguardo per quelli a livello europeo.
Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10. 1/a-4-7-9 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni. La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 3) - Il patrimonio della Fondazione fu inizialmente costituito:

a) da titoli nominativi del debito pubblico per il valore nominale di L. 200.000.000.= (duecentomilioni di lire)

b) dal patrimonio librario, archivistico e documentario già di proprietà di Ezio Franceschini, donato alla Fondazione dall'erede, Signora Anna Maria Franceschini in Bellina.

Tale patrimonio potrà essere potenziato:

a) da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di enti o privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;

b) da eventuali contributi pubblici.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi con le rendite dei beni di cui sopra, oltreché con eventuali contributi di amministrazioni, di Enti pubblici e di privati.


Art. 4 - La Fondazione è posta sotto la tutela morale di un Comitato dei Garanti costituito da dodici membri inizialmente nominati al momento della stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione.

Faranno inoltre parte del Comitato anche quelle personalità del mondo della Cultura e della Società civile che potranno essere designate dal Consiglio Direttivo o chiamate a farne parte dal Comitato medesimo. Il Comitato dei Garanti svolge la sua attività come consulente circa l'utilizzo, la consultazione e la pubblicazione del patrimonio archivistico e documentario della Fondazione. Il ruolo di Garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Direttivo, del Comitato scientifico e del Collegio dei Sindaci.


Art. 5 - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Sindaci.

Detti incarichi sono a titolo gratuito salvo il compenso dovuto per legge ai membri del Collegio Sindacale.


Art. 6 - Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La designazione di nuovi membri, in caso di necessità od opportunità, viene fatta attraverso cooptazione da parte del Consiglio medesimo. Il Presidente può insediare il Consiglio Direttivo una volta che ne siano stati nominati almeno i quattro settimi dei componenti.

Art. 7 - Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso. È riservato al Consiglio Direttivo il compito di approvare i bilanci ed i regolamenti interni. Il bilancio ed il relativo rendiconto devono essere redatti una volta all'anno. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione e lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio Direttivo, può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art. 9 - Il Direttore viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il Direttore predispone i programmi culturali, coordina ed organizza il lavoro del personale. Ha la firma della Fondazione e può essere delegato dal Presidente a rappresentarla.

Art. 10 - Il Comitato scientifico ha il compito di sovrintendere alle attività scientifiche della Fondazione. Si compone di un numero di membri variabile da undici a ventuno, nominati dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Segretario ne è il Direttore.

Art. 11 - Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo, uno dei quali su designazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano alle due riunioni del Consiglio Direttivo in cui si approvano i bilanci.

Art. 12 - Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

Art. 14 - In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e quindi non commerciali, o a fini di pubblica utilità, preferibilmente, per le attività della loro storia, alla S.I.S.M.E.L., sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile.

Registrato a Firenze il 20/12/2012